Risarcimento sinistro stradale

Risarcimento sinistro stradale

Danno al mezzo e danno alla persona: ecco cosa risarcisce l’assicurazione

Sei stato vittima di un incidente stradale, la tua auto ha subito notevoli danni e tu alcune lesioni. Hai comunicato il sinistro alla tua assicurazione, ma non sai bene ora cosa succederà, se sarai risarcito, in che misura, con quali tempi e se effettivamente ti verrà pagato quanto ti spetta. La tua auto magari era datata e costa di più ripararla che demolirla. Oppure non sei tu vittima di un sinistro, ma un tuo stretto congiunto che purtroppo, per le lesioni riportate, è deceduto: in questo caso ti chiedi se l’assicurazione risarcirà ugualmente. Vediamo allora in questa breve guida come funziona il risarcimento danno da sinistro stradale e cosa bisogna fare quando si subisce un incidente: quale documentazione compilare immediatamente sul luogo del sinistro, a chi rivolgere la richiesta di risarcimento, i tempi del risarcimento e le categorie di danno risarcibili.

La denuncia del sinistro

In caso di incidente stradale è necessario fare tempestivamente denuncia scritta all’assicurazione, a mezzo pec o raccomandata, oppure consegnando il modulo di constatazione amichevole debitamente compilato e firmato dai conducenti di tutti i veicoli coinvolti nel sinistro.

Se il sinistro si è verificato tra due veicoli a motore identificati ed assicurati e se dal sinistro sono derivati danni ai veicoli stessi o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento alla propria compagnia di assicurazione.

La compagnia di assicurazione, ricevuta la richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’assicurazione del veicolo responsabile.

Il risarcimento da parte dell’assicurazione

Ricevuta la richiesta di risarcimento, la compagnia assicuratrice deve innanzitutto verificare chi sia il responsabile dell’incidente: potrà essere responsabile esclusivamente il conducente di uno dei veicoli coinvolti, oppure entrambi i conducenti.

Verificata la responsabilità, l’assicurazione procede diversamente a seconda del tipo di danno di cui si chiede il risarcimento.

Con riguardo al danno al mezzo, l’assicurazione incarica un proprio perito affinchè verifichi e quantifichi economicamente l’entità dei danni subiti dal veicolo coinvolto e dei quali viene richiesto il risarcimento. Ottenuta la relazione del perito, l’assicurazione fa un’offerta al danneggiato e, se questo accetta la somma offerta, provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione. Il danneggiato è tenuto dunque a rilasciare quietanza liberatoria.

Quali documenti devo fornire all’assicurazione?

I dati e i documenti che il danneggiato deve fornire all’impresa di assicurazione sono gli stessi sia in caso di risarcimento diretto che nel caso di risarcimento da parte dell’assicurazione del veicolo responsabile.

In particolare, si devono trasmettere:

I dati e i documenti che il danneggiato deve fornire all’impresa di assicurazione sono gli stessi sia in caso di risarcimento diretto che nel caso di risarcimento da parte dell’assicurazione del veicolo responsabile.

I danni risarcibili

Danno patrimoniale

Il danno patrimoniale rappresenta il pregiudizio economico e alle proprie cose subìto dal danneggiato in seguito al sinistro (ad esempio i danni subiti al proprio veicolo, la rottura degli occhiali a seguito dell’impatto, ecc…)

Il danno patrimoniale si manifesta come danno emergente o perdita economica immediata (si pensi ai danni all’autoveicolo e agli altri beni di proprietà del danneggiato e le spese sopportate a causa delle lesioni) e lucro cessante o mancato guadagno (ad esempio si pensi all’agente di commercio che, investito sulle strisce pedonali, riporti la rottura di una gamba, non possa quindi guidare e dunque lavorare per tutto il tempo necessario alla sua guarigione, perdendo potenziali occasioni di guadagno e reddito).

Rientrano nel concetto di danno patrimoniale risarcibile anche:

  • il fermo tecnico/noleggio
  • l’IVA, anche se il mezzo non viene riparato

Danno non patrimoniale

l danno non patrimoniale è rappresentato da tutte le conseguenze non economiche o materiali che il sinistro ha determinato.

Nell’ambito del danno non patrimoniale rientrano:

  • danno biologico, da intendersi quale lesione all’integrità psicofisica della persona (si pensi alle lesioni subite in ragione del sinistro)
  • danno morale ed esistenziale, da intendersi quale sofferenza subìta dal soggetto che riporta delle lesioni in conseguenza del sinistro. Ha carattere esclusivamente interiore ed emotivo (si pensi al danneggiato che in conseguenza delle lesioni subite alteri le proprie abitudini e le proprie relazioni, perché ad esempio cade in depressione oppure non può più praticare lo sport che prima svolgeva con tanta passione).

Il danno biologico viene liquidato con riferimento a due voci:

  • inabilità temporanea, che consiste nel periodo in cui vi è uno stato di malattia e durante il quale il soggetto danneggiato è impossibilitato (totalmente o parzialmente) a svolgere la propria occupazione.
  • invalidità permanente, che viene liquidata tenendo conto dell’età del danneggiato e dell’entità delle conseguenze permanenti riportate.
    Il danno morale per essere liquidato deve invece essere oggettivo (palesemente riscontrabile) e rigorosamente provato.

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