Fai valere i tuoi diritti

Ottieni Gratuitamente il Rimborso che ti spetta sui tuoi Buoni Fruttiferi Postali

Se hai incassato un buono fruttifero postale negli ultimi 10 anni hai diritto ad un rimborso che può superare i 15.000€

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Se hai incassato un buono fruttifero postale negli ultimi 10 anni hai diritto ad un rimborso che può superare i 15.000€

Come Funziona Rimborsiamo?

Ottieni i rimborsi che ti spettano in modo semplice e veloce!

1. Compila il modulo

In modulo da compilare dura meno di 1 minuto e ci aiuterà a capire al meglio il tuo problema e come risolverlo.

Il nostro sistema ti darà una prima valutazione di fattibilità della pratica e ti metterà in contatto gratuitamente con un nostro consulente.

2. Avvio della Pratica

In tempi molto rapidi, un nostro consulente, ti chiamerà per un colloquio telefonico. 

L’avvio della pratica con Rimborsiamo è completamente gratuito, quindi non ti verranno richiesti pagamenti anticipati.

3. Ottieni il rimborso

Una volta il nostro team di legali esperti si sarà occupato del tuo caso, potrai ottenere il giusto rimborso

Solo in seguito alla vincita della pratica tratteremo una piccola percentuale sul totale, per garantire un’esperienza Senza rischi e senza stress.

Recensioni di rimborsiamo.com

Da oltre 5 anni aiutiamo gli Italiani a far valere i propri diritti!

4000+

Pratiche concluse

15

Minuti di attesa medi per la risposta

92%

Pratiche vinte

FAQ

Domande Frequenti

Può avere diritto chiunque abbia incassato o abbia all’attivo dei Buoni Fruttiferi Postali appartenenti alle seguenti tipologie: P/Q, O/Q, A1, AA1, AA2, AA3.

Ed anche Altri Buoni su cui si deve valutare la corretta tassazione in quanto come detto è stata applicata anno per anno e non solo al momento della riscossione.

Se non sei sicuro che il tuo caso rientri tra quelli che hanno diritto al rimborso, prenota una consulenza gratuità con un nostro esperto che ti aiuterà a verificarlo.

Ricevere il Rimborso è un tuo Diritto!

Non dovrai tirar fuori nemmeno un’euro!

Solo quando avrai ricevuto il tuo rimborso ci riconoscerai una piccola percentuale su quello che riceverai.

E nel caso in cui le pratiche non andassero a buon fine non doravi comunque pagare nulla.

Ti basterà compilare il modulo che trovi in alto in questa pagina, per essere ricontattato da uno dei nostri esperti.

Dopodiché dovrai semplicemente fornire la documentazione, o si occuperà lui direttamente di recuperarla per te.

A tutto il resto pensiamo noi!

SERIE “P/Q” ed “O/Q”
I buoni fruttiferi postali della serie P/Q ed O/Q, con scadenza trentennale, emessi dopo il 13 giugno del 1986 presentano delle anomalie sui tassi di interesse.

L’ illegittimità sta nel fatto che i timbri stampigliati sul retro del buono stabiliscono i tassi di interesse applicabili per i primi 20 anni di vita del buono, ma nulla dispongono in relazione agli ultimi 10 anni.

Da questa omissione deriva che agli ultimi 10 anni si applicano i tassi di interessi appartenenti alla precedente serie che sono di entità quasi doppia rispetto a quelli previsti nel decreto ministeriale del 13 giugno 1986 che invece le Poste Italiane applica al momento della riscossione del buono, con la conseguenza che all’ utente che incassa il buono viene corrisposto un importo inferiore anche del 50% rispetto a quello che di diritto gli spetterebbe.

SERIE A1, AA1, AA2, AA3
Anche per questi buoni Poste Italiane ha stampigliato sul retro dei buoni i tassi di interesse relativi alle precedenti serie AF e CE, più vantaggiosi rispetto a quelli in corso, ma all’ atto della riscossione ha fatto riferimento a quelli in corso e non apposti. Anche in tal caso il risparmiatore, per il principio del legittimo affidamento, ha diritto a riscuotere il buono alle condizioni indicate sul titolo con una maggiorazione che può arrivare fino a 10.000 euro.

Per tutti gli altri Buoni in ogni caso si è stabilito che la tassazione sul rendimento del titolo non va effettuata ogni anno, ma al momento della liquidazione, con la conseguenza che la ritenuta d’ acconto va applicata in quel momento e non anno per anno e che la capitalizzazione degli interessi va calcolata al lordo, e non al netto, della ritenuta d’ acconto