Il Codice della crisi e di insolvenza – al fine di soddisfare un’esigenza emersa nella prassi più recente – ha introdotto e disciplinato le c.d. “procedure familiari”.
L’art. 66 del Codice della crisi stabilisce, infatti, che i membri della stessa famiglia possano presentare un’unica proposta di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono tra loro conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune.
Chi può avviare una procedura di sovraindebitamento familiare?
Il Codice ha ampliato la definizione di “membri della stessa famiglia”, ricomprendendo:
– il coniuge;
– i parenti entro il 4° grado;
– gli affini entro il 2°;
– le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto.
Possono avviare la procedura unitaria sia i familiari conviventi che abbiano fatto ricorso al credito singolarmente,sia per soddisfare esigenze comuni della famiglia.
Non solo.
Possono avviare questa procedura anche familiari non conviventi e, quindi, per esempio, i coniugi separati e/o divorziati a condizione che i debiti dagli stessi contratti abbiano origine comune (ad. esempio il classico mutuo ipotecario per l’acquisto della casa).
Per favorire il più possibile l’accesso alle procedure familiari ed al fine di ridurre l’esposizione debitoria che ormai grava su molte famiglie, la legge ha quindi deciso di accogliere una definizione di famiglia ampia.
Le procedure di sovraindebitamento familiare hanno inoltre importanti vantaggi:
– riducono i costi della procedura (il compenso dell’OCC è infatti unico ed è suddiviso tra i vari membri della famiglia in misura proporzionale ai debiti di ciascuno);
– garantiscono una migliore organizzazione della procedura stessa grazie alla trattazione congiunta delle posizioni.
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